Art. 12.

      1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero della solidarietà sociale,»;

          b) dopo le parole: «sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono inserite le seguenti: «dall'abuso di farmaci,».